Licenza di porto d’armi per difesa personale
L’Ufficio Polizia Amministrativa della Prefettura cura il rilascio ed il rinnovo di titoli di p.s. di cui al Testo Unico delle leggi Di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773.
Il Prefetto ha facoltà di concedere in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltella o pistola.
L’istanza in bollo ( € 10,33 ), deve indicare dettagliamene i motivi della richiesta e specificare ogni elemento utile a comprovare la necessità di difesa personale.
L’interessato deve inoltre dichiarare di non aver prestato servizio sostitutivo civile quale obiettore di coscienza e di non trovarsi pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 9, 1° comma della legge 15/12/1971, n. 772 come modificato dalla legge n. 230 dell’8 luglio 1998.
Alla richiesta devono essere allegati i seguenti atti:
a) Autocertificazione resa ai sensi dell’art. 3 della legge n. 127 del 15/05/97 e successive modifiche ed integrazioni, e degli artt. 38 e seguenti del D.P.R. 28/12/00 n. 445, attestante nascita, cittadinanza, stato di famiglia, posizione relativa agli obblighi militari, assenza di pregiudizi penali a carico, volume di affari o reddito risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata;
b) Certificato d’idoneità al maneggio delle armi in bollo ( € 10,33 ): da presentare esclusivamente nel caso in cui non sia stato assolto l’obbligo di leva militare;
c) Certificato medico in bollo ( € 10,33 ) rilasciato da Struttura Sanitaria Pubblica (ufficiale sanitario o medico militare) ai sensi dell’art. 2 Decreto Ministero della Sanità del 14/09/1994;
d) Ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa di € 87,80;
e) Marca da bollo € 10,33 per la regolarizzazione fiscale della licenza richiesta;
f) Per la concessione di licenza di porto d’armi per difesa personale in favore di guardie giurate ( anche volontarie ) l’importo del versamento della tassa di concessione governativa è di € 7,75;
g) Attestazione del versamento di € 1,73 con la seguente causale: Capo IX Capitolo 3484 – Prefettura libretto porto d’armi mod. 9;
h) Due fotografie, di cui una legalizzata ( di formato 4,5 x 4,5 a mezzo busto, in divisa per le guardie giurate ): la legalizzazione suddetta può effettuarsi direttamente presso lo sportello dell’ufficio prefettizio.
La licenza di porto di pistola per difesa personale deve essere rinnovata annualmente. La richiesta di rinnovo, dettagliamene motivata, deve essere presentata 60 giorni prima della scadenza, corredata dei documenti di cui alle lettere a) c) d) ed e).
I documenti di cui alle lettere g) e h) devono essere prodotti ogni cinque anni per il rinnovo quinquennale del libretto personale per licenza porto d’armi: art. 68 2° c. R.D. 6/5/1940 n. 635 ( Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. ).
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