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Il sindaco Marilena Miceli dice basta alle deiezioni canine lasciate nel centro abitato e, fatti posizionare appositi contenitori in città, detta le regole per l’incolumità pubblica e il mantenimento dell'igiene e del decoro urbano

Scritto da Gaetano Guzzardo    Venerdì 10 Agosto 2018 14:07

cestini-deiezioni-canice-canicattiniSanzioni, e se recidivi anche del doppio, per i detentori di cani che non provvedono a raccogliere le deiezioni canine lasciate sul suolo pubblico, depositandole negli appositi contenitori che l’Assessore al Verde e alla Sanità, Salvatore Zocco, su disposizione del Sindaco Marilena Miceli, ha avuto cura di fare installare nel centro abitato.

 

 

Il Sindaco di Canicattini Bagni, Marilena Miceli, con propria Ordinanza n. 10 del 09/08/2018, infatti, ha così posto le regole per garantire l'incolumità pubblica da eventuali aggressione dei cani, a causa del verificarsi di incidenti soprattutto in ambito domestico legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari, e mantenere l'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano.

 

Il primo cittadino, preso atto del disagio lamentato dai cittadini, determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità e la sicurezza sociale, ha così provveduto ad emanare quattro articoli comportamentali per i proprietari ed i detentori di cani e fatto installare appositi contenitori per riporre le deiezioni canine.

 

Questi i punti principali dell’Ordinanza e le vie dove sono installati i contenitori:

 

Art. 1 Custodia cani

I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini.

 

Art. 2 Condotta dei cani

a) È fatto divieto di condurre qualsiasi tipo di cane in luogo pubblico o aperto al pubblico utilizzando guinzagli a lunghezza variabile;

b) E’ fatto obbligo di adottare il guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione dell’animale su strade pubbliche o aperte al pubblico;

c) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.

 

Art. 3 Detenzione di idonei strumenti di pulizia e raccolta delle deiezioni

È fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico:

a) di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;

b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei contenitori per le deiezioni canine porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore o smaltite nella frazione umida dei rifiuti domestici.

Di seguito si elencano le località individuate a Canicattini Bagni  per il posizionamento dei citati contenitori per le deiezioni canine:

Via Umberto n. 146 (Veterinario Bellomia);

Via Umberto (Palazzo Cultrera di fronte Guardia Medica);

Via Vittorio Emanuele (Palazzo Cultrera;

Via Vittorio Emanuele n. 322 (Veterinario Jelo);

Via De Pretis n. 47;

Via Cavour angolo Via Foscolo (Cinema Elia);

Via Vittorio Emanuele (di fronte Villa Comunale);

Via Solferino (ingresso Palazzetto dello Sport).

 

Art. 4 Sanzioni

Fermo restando quanto previsto in materia dal codice penale e dalla legislazione speciale in materia:

1) per la mancata iscrizione del cane all’anagrafe canina ed il mancato inserimento del microchip di identificazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.3, commi 1 e 7, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 86,00 ad un massimo di € 520,00;

2) per la mancata segnalazione alla competente azienda di sanità pubblica veterinaria della cessione a qualsiasi titolo dell’animale, del cambio della propria residenza e della morte dell’animale, ai sensi e per gli effetti dell’art.8, comma 2, riferite alle lettere a), b) e c) del comma 1, e comma 6, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 86,00 ad un massimo di € 520,00;

3) per la mancata segnalazione alla competente azienda di sanità pubblica veterinaria della scomparsa dell’animale, ai sensi e per gli effetti dell’art.8, comma 2, riferite alla lettera d) del comma 1, si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 4 dell’art.9, L.R. n.15/2000 e s.m.i., da un minimo di € 578,00 ad un massimo di € 1.733,00;

4) per l’abbandono dei cani e di qualsiasi altro animale domestico o di affezione custodito, ai sensi e per gli effetti dell’art.9, commi 1, 2, 3 e 4, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 578,00 ad un massimo di € 1.733,00;

5) per chi lascia libero il cane nelle vie cittadine, anche per brevi periodi e per chi introduce cani in luoghi interdetti, per chi conduce il cane senza il guinzaglio, per chi utilizzata il guinzaglio ad una misura maggiore di metri 1,50, per chi durante la conduzione del cane non porta con sé la prevista museruola, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi e per gli effetti dell’art.7/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

6) per la mancata rimozione degli escrementi dell’animale, da parte dei conduttori nelle pubbliche vie o in altro luogo aperto al pubblico, ai sensi e per gli effetti dell’art.17, commi 2 e 5, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 58,00 ad un massimo di € 173,00;

7) per l’organizzazione di combattimenti fra animali di qualsiasi specie, assistervi o effettuare puntate di gioco o di scommessa sugli animali impiegati, ai sensi e per gli effetti dell’art.24, comma 1, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 5.775,00 ad un massimo di € 34.650,00;

8) per il mancato porto di tutta l’attrezzatura per la pulizia e all’asportazione degli escrementi dell’animale, da parte dei conduttori nelle pubbliche vie o in altro luogo aperto al pubblico, ai sensi e per gli effetti dell’art.17, commi 1 e 4, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 28,00 ad un massimo di € 173,00.

 

In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione corrispondente sarà raddoppiata.

 

Nell’Ordinanza infine è specificato che le disposizione non si applicano ai cani in servizio di guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del fuoco.

 

 

 

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