La Giunta comunale di Canicattini Bagni ha istituito il Registro comunale per la raccolta delle D.A.T., Disposizioni Anticipate di Trattamento (testamento biologico) come previsto dalla L. 219 del 22/12/2017
La Giunta comunale di Canicattini Bagni presieduta dal Sindaco Marilena Miceli, con Delibera n. 73 del 02 Agosto 2018, vista la Legge n. 219 del 22/12/2017, e a seguito delle indicazioni esplicative fornite dal Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero della Salute, ha disposto l’istituzione del Registro cronologico per la raccolta delle disposizioni anticipate di trattamento sanitario (DAT), di cui all’art. 4 della legge 22-12-2017, n. 219, presso l’Ufficio di Stato Civile, già noto come Testamento Biologico.
Tutte le informazioni con la Scheda informativa, la Legge, e la Delibera di Giunta sono reperibili nel sito web del Comune www.comunedicanicattinibagni.it
(consulta o scarica)
L'iscrizione nel Registro può essere presentata da qualunque persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, residente nel Comune, consegnando la propria D.A.T. in busta chiusa.
Il Registro delle D.A.T. non è accessibile per ragioni di privacy e sono delle disposizioni che la persona, in previsione della eventuale futura incapacità di manifestare la propria volontà, può esprimere in merito all’accettazione o al rifiuto di determinati:
- accertamenti diagnostici;
- scelte terapeutiche;
- singoli trattamenti sanitari.
La Legge n. 219/2017 dispone che le D.A.T. devono essere redatte:
- per atto pubblico;
- per scrittura privata autenticata;
- per scrittura privata semplice consegnata personalmente dal Disponente all’Ufficio individuato dall’Amministrazione Comunale.
Il cittadino che voglia depositare la propria D.A.T. deve:
1) prendere contatti con gli uffici del Comune;
2) redigere la Disposizione Anticipata di Trattamento (D.A.T.) debitamente sottoscritta dal Disponente, ed eventualmente dal Fiduciario, se nominato dallo stesso Disponente;
3) presentarsi all'Ufficio di Stato Civile (o altro Ufficio) con un valido documento di identità nel giorno e nell'ora dell'appuntamento, accompagnato dal proprio Fiduciario, se nominato dal Disponente;
4) consegnare all'Ufficio di Stato Civile l'originale della Disposizione Anticipata di Trattamento (D.A.T.) in busta chiusa. La busta chiusa dovrà contenere, oltre alla D.A.T., una copia fotostatica di un valido documento di identità del Disponente e, se nominato, del Fiduciario;
5) presentare all'Ufficio di Stato Civile una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il Disponente dichiara di aver depositato la busta contenente la Disposizione Anticipata di Trattamento (D.A.T.).
Se il Disponente ha nominato un Fiduciario, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere firmata anche dal Fiduciario per accettazione. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono essere firmate in presenza dell'impiegato al momento della consegna.
Alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà l'Ufficio ricevente assegnerà un numero progressivo che verrà annotato sul Registro. L’impiegato ricevente provvede a registrare la documentazione ricevuta e a conservare in luogo sicuro la Disposizione Anticipata di Trattamento (D.A.T.).
Al Disponente e all’eventuale Fiduciario viene rilasciata ricevuta dell’avvenuto deposito della D.A.T.
L’impiegato addetto alla ricezione di tali atti:
- non è a conoscenza di quanto dichiarato nella D.A.T. e dei documenti inseriti nella busta;
- non è responsabile del suo contenuto;
- non è tenuto a dare informazioni circa la redazione delle D.A.T. stesse.
L’iscrizione al Registro potrà essere revocata dal Disponente in qualunque momento, lo stesso può anche modificare la propria D.A.T. in qualunque momento.
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