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Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 obbligo del Green Pass per lavoratori (pubblici, privati, autonomi), imprese, cariche istituzionali, volontariato e cittadini che accedono a luoghi pubblici e servizi

Scritto da Gaetano Guzzardo    Giovedì 23 Settembre 2021 12:00

green-pass3Varato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale (21/09/2021 n. 226) il Decreto (leggi) che prevede dal 15 ottobre al 31 dicembre, quando finirà lo stato d'emergenza salvo proroghe, l’obbligo di avere il Green Pass per accedere a tutti i posti di lavoro, pubblici e privati.

 

 

L’obbligo è per tutti i lavoratori, pubblici – privati – autonomi (compresi professionisti e partite Iva), così come per colf, badanti e collaboratori domestici,  e anche per le cariche istituzionali, il volontariato, i fornitori, i cittadini che accedono a luoghi pubblici, servizi di ristorazione per il consumo al tavolo, al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive; musei, luoghi della cultura, mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, funivie, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali (non per trattamenti terapeutici), parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso; sale gioco, casinò.

 

È obbligatorio avere il Green Pass per tutti coloro che entrano nelle scuole (lavoratori esterni, volontari, visitatori). Anche i genitori che entrano negli spazi coperti della scuola per le riunioni, per i colloqui con i professori o semplicemente per accompagnare i figli piccoli o provvedere al loro inserimento, devono avere il Green Pass.

 

È obbligatorio per viaggiare, per i treni a lunga percorrenza, gli aerei, pullman infraregionali, navi e traghetti ad esclusione dei collegamenti dello stretto di Messina e con le isole Tremiti.

 

Al momento sono esonerati dall’obbligo del Green Pass coloro che per comprovata condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione, e al contrario di tutto l’altro personale degli Uffici Giudiziari, anche gli avvocati, i consulenti, i periti, i testimoni e le parti del processo.

 

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

 

Per ottenere la certificazione verde le modalità sono tre: vaccinazione contro il Covid, guarigione dal virus dopo averlo contratto o tampone con esito negativo (validità 48 ore dall’esecuzione per il test antigenico rapido e 72 ore per iltest molecolare).

 

Il Green Pass ottenuto dopo essersi vaccinati ha una durata di 12 mesi. Il Green Pass per chi è guarito dal Covid e si è sottoposto a una dose di vaccino (come previsto dalla legge) dura 12 mesi. Il Green Pass per chi è guarito dal Covid ma non si è sottoposto al vaccino dura 6 mesi.

 

Proprio sui tamponi il Decreto prevede anche alcune novità: le farmacie sono obbligate ad adottare i prezzi calmierati per i tamponi antigenici. Il costo è di 15 euro per i maggiorenni e 8 euro per i minorenni, con l'esenzione totale per chi non può fare il vaccino.

 

Controlli e sanzioni

 

A controllare il Green Pass dovranno essere i datori di lavoro ed entro il 15 ottobre devono mettere in piedi un sistema di controllo, anche a campione, individuando una persona che se ne occupi e gestisca eventuali contestazioni delle violazioni.

 

Nel Decreto sono previste anche delle sanzioni, pecuniarie e disciplinari per chi si presenterà sul posto di lavoro a partire dal 15 ottobre senza Green Pass. La mancanza della certificazione verde è considerata come un giorno di assenza ingiustificato, e pertanto si è privati della retribuzione, ma non si può essere licenziati.

 

Dal punto di vista economico i lavoratori rischiano multe dai 600 ai 1.500 euro in caso di violazione della nuova norma, i datori di lavoro dai 400 ai 1.000.

 

 

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